Art. 1.

      1. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Qualora il progetto sia proposto da almeno cinquecentomila elettori, le Camere procedono all'esame e alla votazione del testo, senza modifiche, entro sei mesi dalla data della sua presentazione, secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti».